sp Rione Madonna delle stuoie  
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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Rione MADONNA delle STUOIE

Titolo I – Denominazione, sede e durata.

Art. 1 - E' costituita l'associazione di promozione sociale ex legge 383/2000 denominata Rione Madonna delle Stuoie, Borgo del Limite, Borgo del Lumido, Burgus Limite.
Art. 2 - L'associazione ha sede in LUGO (Ravenna), Piazzale Gubbio n.35.
L’Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.
Titolo II - Scopi e finalità
Art. 3 – L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, persegue esclusivamente fini di utilità sociale svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e dei terzi. Dette attività sono finalizzate alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale, alla tutela dei diritti umani, all’attuazione del pluralismo e della solidarietà fra i popoli e allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni.
L’associazione si prefigge in particolare di:
- realizzare incontri periodici, convegni, assemblee, mostre, spettacoli;
- produrre documenti, pubblicazioni, libri.
L’Associazione può, inoltre, svolgere ogni attività utile al raggiungimento delle proprie finalità.
L’Associazione può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.

Titolo III – Ordinamento interno e rapporto associativo.

Art. 4 – L’ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.
Art. 5 - Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.
Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica o giuridica socia, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:
a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative.
Art. 6 – I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
- a versare la quota associativa;
I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee, comprese quelle per l’approvazione e le modifiche allo statuto e per la nomina degli organi dell’Associazione.
- Ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Titolo IV - Organi.

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte e titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
Art. 8 - L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Alla Assemblea compete:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio;
c) approvare i regolamenti associativi;
d) approvare le modifiche statutarie;
e) deliberare lo scioglimento della associazione.
L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente eletto direttamente dall’Assemblea, da un Vice Presidente nominato dal Presidente, da un Cassiere nominato dal Presidente e da un numero pari a 4 Consiglieri eletti dall'Assemblea.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti e rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da un decimo degli associati.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.
Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano

Titolo V - Patrimonio - Esercizio Finanziario.

Art. 11 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b); c); d); e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della legge 383/2000.
Art. 12 - L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Titolo VI – Convenzioni.

Art. 13 – Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Scioglimento.

Art. 14 - In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle operanti per fini di utilità sociale.
Art. 15 - Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 383/2000.

 
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