|

|
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Rione MADONNA delle STUOIE
Titolo I – Denominazione, sede e durata.
Art. 1 - E' costituita
l'associazione di promozione sociale ex legge 383/2000 denominata
Rione Madonna delle Stuoie, Borgo del Limite, Borgo del Lumido,
Burgus Limite.
Art. 2 - L'associazione ha sede in LUGO (Ravenna),
Piazzale Gubbio n.35.
L’Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente
sciolta a norma del presente statuto.
Titolo II - Scopi e finalità
Art. 3 – L’Associazione non ha scopo
di lucro, è apartitica, persegue esclusivamente fini di utilità
sociale svolgendo attività di promozione sociale a favore
degli associati e dei terzi. Dette attività sono finalizzate
alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale, alla tutela
dei diritti umani, all’attuazione del pluralismo e della solidarietà
fra i popoli e allo sviluppo della personalità umana in tutte
le sue espressioni.
L’associazione si prefigge in particolare di:
- realizzare incontri periodici, convegni, assemblee, mostre, spettacoli;
- produrre documenti, pubblicazioni, libri.
L’Associazione può, inoltre, svolgere ogni attività
utile al raggiungimento delle proprie finalità.
L’Associazione può aderire ad organismi locali, nazionali
ed internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati
per lo svolgimento delle attività sociali.
Titolo III – Ordinamento interno e rapporto associativo.
Art. 4 – L’ordinamento
interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci,
libera elettività delle cariche, effettività del rapporto
associativo e democraticità degli organi.
Art. 5 - Possono essere soci dell'Associazione
tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità
e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione
all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata
dal Consiglio Direttivo.
Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso
detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.
Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona
fisica o giuridica socia, si risolve per recesso, per esclusione
e per decadenza:
a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del
socio ritenuti contrastanti con le finalità associative,
previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento
della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente
trenta giorni dall'invio del sollecito formale.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
Ogni socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle
quote associative.
Art. 6 – I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
- a versare la quota associativa;
I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee, comprese
quelle per l’approvazione e le modifiche allo statuto e per
la nomina degli organi dell’Associazione.
- Ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo
comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Titolo IV - Organi.
Art. 7 - Sono organi
dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte e titolo gratuito. Ai titolari
delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
Art. 8 - L'Assemblea è composta da tutti
i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto
a cura del Consiglio Direttivo.
Alla Assemblea compete:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio;
c) approvare i regolamenti associativi;
d) approvare le modifiche statutarie;
e) deliberare lo scioglimento della associazione.
L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta
all'anno per l'approvazione del bilancio.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto
contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della
data stabilita per l'Assemblea.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita
quando interviene la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero
gli astenuti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione
della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti
dei presenti.
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il
voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti
persone.
È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare
più di altri due soci.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Il Consiglio
Direttivo è composto dal Presidente eletto direttamente dall’Assemblea,
da un Vice Presidente nominato dal Presidente, da un Cassiere nominato
dal Presidente e da un numero pari a 4 Consiglieri eletti dall'Assemblea.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in
cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti
del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo
provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti
e rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio
Direttivo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio
Direttivo, l’Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina
di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene
opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri
o da un decimo degli associati.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano riservati all'Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione viene
eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti
giuridici che impegnano l'associazione.
Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato
svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce
il Vice Presidente o, in sua assenza, il Consigliere più
anziano
Titolo V - Patrimonio - Esercizio Finanziario.
Art. 11 - L'Associazione
trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti
o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione
della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti,
relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b); c); d);
e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera
g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate
alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile
di cui all’art. 22 della legge 383/2000.
Art. 12 - L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale
e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro
il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento
delle attività sociali e non possono essere distribuiti,
neppure in modo indiretto, ai soci.
Titolo VI – Convenzioni.
Art. 13 –
Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri
enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione
del Consiglio Direttivo.
Titolo VII - Scioglimento.
Art. 14 - In caso
di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine
delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni
individuate dall'Assemblea tra quelle operanti per fini di utilità
sociale.
Art. 15 - Per quanto qui non espressamente regolato
si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del
codice civile e alla legge 383/2000.
|